Conciliazione - Mediazione |
Dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, ai sensi dell’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, di cui l'ultima prevista dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia (e D.M. 150/2023), che si articola come una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le tutte le controversie in materia di:
Cos’è la conciliazione?
La conciliazione è una procedura non contenziosa e alternativa di composizione delle controversie, nella quale un soggetto terzo, imparziale e professionale - il conciliatore appunto - aiuta le parti a raggiungere un accordo sulla lite tra loro insorta.
Il procedimento
Il procedimento viene avviato con la richiesta presentata da una parte o dalle parti congiuntamente, ed è privo di particolari formalità, potendo anche le parti intervenire da sole, senza alcun ausilio da parte di un difensore oppure essere rappresentate da persone di loro fiducia. Una volta conclusa la mediazione, se questa ha avuto esito positivo, viene redatto il testo finale dell'intesa con il consenso delle parti che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora invece le parti non fossero pervenute ad un accordo soddisfacente, viene redatto un verbale con esito negativo della mediazione e l’intero procedimento svolto non arreca alcun pregiudizio all’instaurazione di una causa contenziosa presso l’autorità giurisdizionale competente. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, invece, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
Perché conviene:
La mediazione conviene e arreca vantiaggi sotto molteplici aspetti perché:
Quanto costa? Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, approvato dal Ministro della Giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti. |