Conciliazione - Mediazione

 

Dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, ai sensi dell’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, di cui l'ultima prevista dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia (e D.M. 150/2023), che si articola come una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le tutte le controversie in materia di:

  • locazione;
  • condominio;
  • comodato;
  • successioni ereditarie;
  • divisioni;
  • patti di famiglia;
  • diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi ecc.);
  • affitto di aziende;
  • contratti bancari, finanziari e assicurativi;
  • richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico-sanitario e di diffamazione a mezzo stampa;
  • contratti assicurativi,bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone e subfornitura.

Cos’è la conciliazione?

La conciliazione è una procedura non contenziosa e alternativa di composizione delle controversie, nella quale un soggetto terzo, imparziale e professionale - il conciliatore appunto - aiuta le parti a raggiungere un accordo sulla lite tra loro insorta.

 

Il procedimento

Il procedimento viene avviato con la richiesta presentata  da una  parte o dalle parti congiuntamente, ed è privo di particolari formalità, potendo anche le parti intervenire da sole, senza alcun ausilio da parte di un difensore oppure essere rappresentate da persone di loro fiducia. Una volta conclusa la mediazione, se questa ha avuto esito positivo, viene redatto il testo finale dell'intesa con il consenso delle parti che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora invece le parti non fossero pervenute ad un accordo soddisfacente, viene redatto un verbale con esito negativo della mediazione e l’intero procedimento svolto non arreca alcun pregiudizio all’instaurazione di una causa contenziosa presso l’autorità giurisdizionale competente.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, invece, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

 

Perché conviene:

La mediazione conviene e arreca vantiaggi sotto molteplici aspetti perché:

 

  • è economica: l’importo speso da ciascuna parte è decisamente inferiore a quanto si corrisponderebbe per un procedimento di fronte all’autorità giudiziaria - vedi tabella sottostante;
  • è di breve durata: il tutto si può risolvere anche in un solo incontro ed ha una durata massima di 3 mesi prorogabili di altri 3 mesi;
  • è una procedura improntata all’informalità: attraverso i bisogni e le esigenze delle parti si tenta di pervenire ad un accordo nella completa libertà di comunicazione e produzione di documenti esplicativi a sostegno della propria tesi;
  • è collaborativa: non ci sono né vinti né vincitori, le parti pervengono ad un reciproco accordo di loro spontanea volontà facendosi reciproche concessioni e misurando i reali bisogni e le naturali aspettative di ciascuna; il conciliatore ha solo un ruolo di facilitatore dell’intesa
  • è riservata: tutto quanto emerge negli incontri di conciliazione è assolutamente riservato;
  • prevede agevolazioni fiscali: per le parti c’è la possibilità di giovarsi di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione fino a concorrenza di € 600,00 in caso di successo; in più il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 e, in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

 

Quanto costa?

Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, approvato dal Ministro della Giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.

 

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